Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 746/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reiterated grievances and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 746/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Berlingeri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for alternative interpretations regarding the qualification of his actions and sentencing, but the court found these arguments merely reiterated grievances already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court dismissed the appeal because the new grounds were not substantiated by facts emerging from the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.: Appeals based on reiterated grievances or alternative readings of the merits are inadmissible in cassation; sentencing discretion is protected from new evaluations unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterated grievances sentencing discretion violation of law contradictory reasoning sostituzione dei motivi difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 648 c.p.
270120-01); che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 648, comma quarto, cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Berlingeri; ritenuto che i motivi di ricorso, come di seguito elencati, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI FRANCESCO nato a POLISTENA il 29/04/1957 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Berlingeri; ritenuto che i motivi di ricorso, come di seguito elencati, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) e che tali motivi sono altresì manifestamente infondati perché censurano vizi della motivazione non emergenti dalla sentenza impugnata che, anzi, ha correttamente argomentato in ordine a ciascuna delle doglianze; che, nella specie, il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio dì contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., per mancata riqualificazione del fatto nei termini di favoreggiamento reale, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione in ordine all'omesso accertamento della condotta e dell'elemento psicologico di fattispecie, sono entrambi disattesi dalle logiche argomentazioni spese alle pagine 2-3 della sentenza impugnata, relativamente agli accertamenti svolti dagli operanti e alla prova del dolo ricavata dall'omessa giustificazione del ricorrente circa il possesso dei beni oggetto del reato, conformemente alla consolidata giurisprudenza (cfr.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120-01); che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 648, comma quarto, cod. pen., è disatteso dalla corte con motivazione del tutto congrua e priva di manifesta illogicità (pag. 3 dove si è valorizzata la merce oggetto di riscontro, il valore della stessa, il contesto in cui maturava l'accertamento e la mancanza di qualsiasi valida giustificazione da parte del ricorrente); che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, in ordine alla determinazione della pena, e al diniego di riconoscimento dell'attenuazione per particolare tenuità, è respinto dalla corte di merito con argomentazioni immuni da vizi e riportate a pag. 3 della sentenza impugnata ove si rilevano la non esigua consistenza economica del danno e l'atteggiamento non collaborativo del ricorrente; ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso