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Ordinanza — n. 744/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic and non-specific grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law and failed to motivate its decision regarding fraud charges, but the court found these grounds generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific correlation required to allow the appellate judge to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or lack specific correlation with the contested decision, preventing the appellate judge from identifying the specific reliefs and exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal lack of specific correlation violation of law failure to motivate censura dell'apprezzamento delle prove abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c)

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
c), deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICHEMI DANIELA nato a REGGIO CALABRIA il 20/10/1981 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; k,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniela Pizzichemi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3 con riferimento agli elementi costitutivi della truffa), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che lo stesso motivo è altresì generico in quanto privo di specificità, e che la carenza di specificità, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 202