Italian Supreme Court dismisses appeal as totally reiterative of lower court arguments regarding recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was found to be totally reiterative of the arguments already presented in the appeal against the second-instance judgment. The appellant argued for a different application of recidivism under Article 99 of the Penal Code, but the court noted this merely repeated the lower court's reasoning without engaging with its logical or factual assessment of the defendant's criminal history and danger. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 99 c.p.: An appeal ground is inadmissible if it is totally reiterative of arguments already introduced in the appeal, lacking any new comparison with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELLI DANIELE GUGLIELMO nato a REGGIO CALABRIA il 15/04/1974 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ie
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Guglielmo Telli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale è stata rilevata la violazione di legge penale, attesa l'erronea applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. - non è consentito in quanto totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte con il motivo di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata considerazione della Corte di appello sul punto (pag. 4, dove, nel ritenere correttamente applicata la recidiva, è stata valorizzata la molteplicità delle condanne riportate dal ricorrente, la loro cadenza periodica, quale elemento indicativo di una continuativa dedizione alla commissione di condotte delittuose, la conseguente considerazione di elementi che dal punto di vista personologico sono sintomatici di accresciuta pericolosità); che la doglianza introdotta solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in presenza di una motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 202