Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Pennisi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and proper application of the statute of limitations, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's decision without new legal comparison. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was correct and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, cod. pen.; Art. 628, cod. pen.; Art. 157, cod. pen.: Appeals based on repetitive grounds or lacking a new legal comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNISI SALVATORE nato a CATANIA il 31/08/1959 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; le
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Pennisi; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono tutti la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente: - il primo, alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui all'art. 624, cod. pen., con conseguente prescrizione del reato; - il secondo, alla qualificazione del fatto nei termini di rapina impropria, ai sensi dell'art. 628, secondo comma, cod. pen.; - il terzo, alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui agli artt. 56, 628, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti perché totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che la motivazione del giudice del merito non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione codicistica, giacché sulla qualificazione giuridica del fatto la corte motiva correttamente, richiamando in assenza di qualsiasi contraddittorietà o manifesta illogicità, a pag. 6 della sentenza impugnata (valorizzando la immediatezza e continuità tra la sottrazione e la violenza esercitata per garantirsi l'impunità); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, in ordine all'erronea applicazione dell'art. 157, cod. pen., non solo non era stato devoluto in sede di appello, ma è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in aperto conflitto con la disciplina normativa, censurando la motivazione della sentenza impugnata che invece di tale disciplina fa corretta applicazione, affermando la rilevanza della recidiva reiterata ai fini del calcolo della prescrizione (pag. 5 dove è stato richiamato in modo adeguato e logicamente riscontrabile il dictum delle Sez.
U Schettino); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di