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Ordinanza — n. 741/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Brunno inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the appellant failed to specifically request the substitution of detention with a non-custodial sentence in the appeal judgment, violating procedural requirements. Furthermore, several grievances were deemed inadmissible because they were not properly raised or substantiated in the lower court proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The appeal court cannot grant substitution of detention ex officio without a specific request, and grievances not raised in the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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substitution of detention ex officio request inadmissibility of appeal procedural requirements failure to raise grievance sanzione sostitutiva revisione in materia penale reddito sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 603, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 648, cod. pen.
Art. 647, cod. pen.
277758-01); ritenuto infine che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di ricettazione nei termini di cui all'art. 647, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata non contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025
2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025
14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024
15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNNO ANTONINO nato a COMO il 31/10/1987 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; IL

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Brunno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata formulazione da parte della Corte d'appello di una richiesta di disponibilità dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato, giacché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta, in tal senso Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01) (si veda inoltre pag. 4 della motivazione dove si è valorizzata la assenza di qualsiasi richiesta o comunicazione in tal senso anche durante il giudizio di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta falsità della querela sporta dal Brunno, nonché il terzo motivo, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., sono entrambi non consentiti, giacché reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi adeguatamente disattese con motivazione priva di vizi logici (in particolare, si vedano le pagg. 5 e 6 con riguardo, rispettivamente, alla prova della ricettazione e all'esclusione della fondatezza della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante perizia grafologica), sicché si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto infine che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di ricettazione nei termini di cui all'art. 647, cod. pen., è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata non contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.), ove viene piuttosto dedotta la riqualificazione del fatto nei termini di furto, peraltro respinta dal giudice adito con argomenti puntuali e privi di vizi logici (si veda pag. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de