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Ordinanza — n. 739/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for road traffic homicide as it contains inadmissible factual censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible censure regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The lower court correctly denied the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code due to the partial nature of the compensation paid before the victim's death. The ruling emphasizes that a release document from heirs does not constitute integral repair when the original compensation was insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot contain censure on the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, reserving such review exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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road traffic homicide inadmissible appeal mitigating circumstance partial compensation factual censure tempestività tributaria arretrati d'imposta tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 6 cod. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine al diniego della invocata attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI PIERO nato a LA SPEZIA il 18/11/1960 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Pietro Berti avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio stradale di cui all'imputazione è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine al diniego della invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., avendo insindacabilmente riscontrato la non integralità del risarcimento del danno effettuato dall'imputato, in quanto corrisposto prima del decesso della persona offesa, decesso congruamente reputato non contemplato fra le voci di liquidazione del danno. Quanto alla quietanza liberatoria rilasciata dagli eredi, va qui ribadito il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (cfr.

Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilè il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 er