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Ordinanza — n. 738/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 738/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 738/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELT DAVIDE (CUI 00T9MYU) nato a SAN DONA' DI PIAVE il 31/01/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Il ricorso di Davide Helt avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, è manifestamente infondato. Il motivo proposto in punto di insussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e comunque non dedotto in sede di appello (ove si era fatta questione solo in punto di responsabilità e di determinazione della pena), pertanto non deducibile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 738/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 186 cod. strada, è manifestamente infondato. Il motivo proposto in punto di insussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e comunque non dedotto in sede di appello (ove si era fatta questione solo in punto di responsabilità e di determinazione della pena), pertanto non deducibile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili testimonianza difetto di motivazione confessione gravi addebiti penali difesa penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELT DAVIDE (CUI 00T9MYU) nato a SAN DONA' DI PIAVE il 31/01/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Davide Helt avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, è manifestamente infondato. Il motivo proposto in punto di insussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e comunque non dedotto in sede di appello (ove si era fatta questione solo in punto di responsabilità e di determinazione della pena), pertanto non deducibile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigli re estensore Il Prerder