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Ordinanza — n. 737/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for traffic offense liability, rejecting generic penalty illegality claim as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 737/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the penalty was illegal, but the court ruled this generic claim was not raised during the appeal phase and thus cannot be examined now. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the penalty's legality.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: A generic claim of penalty illegality not raised in the appeal stage is inadmissible in subsequent proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic illegality claim traffic offense liability procedural exclusion costs and fine carenza di credibilità oggettiva censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il motivo proposto in punto di illegalità della pena è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e comunque non dedotto in sede di appello (ove si era fatta questione solo in punto di responsabilità e di applicabilità 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA MIRELA IZABELA nato il 10/12/1990 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Cosma Mirela Izabela avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, è manifestamente infondato. Il motivo proposto in punto di illegalità della pena è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e comunque non dedotto in sede di appello (ove si era fatta questione solo in punto di responsabilità e di applicabilità 131-bis cod. pen.), pertanto non deducibile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Con iere estensore Il Priqen