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Ordinanza — n. 736/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 736/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIOVANNI nato a CANICATTII il 24/05/2000 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Turco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di guida senza patente è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 736/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente cittadini turchi momento del reato traffico aggravato di cocaina risarcimento per atto illecito pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla insussistenza, nel caso di specie, della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod.
art. 131-bis cod. pen
Con riferimento all'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIOVANNI nato a CANICATTII il 24/05/2000 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Turco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di guida senza patente è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla insussistenza, nel caso di specie, della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., avendo escluso, sulla scorta di quanto processualmente emerso, che il prevenuto si fosse trovato costretto a porsi alla guida del mezzo per far fronte ad un pericolo "altrimenti inevitabile", visto che la giovane moglie era stata comunque accompagnata dal padre presso l'ospedale per far visitare il neonato. Con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che tale causa di esclusione della punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso