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Ordinanza — n. 734/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 734/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Setterini's appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The trial court had logically determined guilt based on discrepancies in the defendant's financial disclosures and the repeated nature of his false statements. The court ruled that these substantive issues fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was free from obvious illogical errors.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain criticisms concerning the reconstruction and evaluation of facts, the assessment of evidence, or the sentencing, as these matters remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal Court of Cassation fact-finding review evidence evaluation substantive judgment false dichiarazioni senza giuramento accertamento inesatto dei fatti attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
Quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTERINI GIOVANNI nato a ERICE il 26/06/1988 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Setterini avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato sul dolo del reato, avendo riscontrato che nell'istanza di ammissione al patrocinio l'imputato aveva indicato un importo di gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito; inoltre, non aveva indicato le somme percepite dal padre dell'istante e dai suoi stretti familiari conviventi. Quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha adeguatamente considerato le concrete modalità della condotta e la reiterazione della falsa attestazione in breve arco temporale, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così