Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and reference to a different crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Insalata inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's arguments were manifestly generic and unrelated to the specific facts of the traffic offense under Article 116 of the Road Code. Consequently, the decision was rejected because the appeal cited a completely different crime and judgment from Campobasso without addressing the actual case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly generic and specific, or if they refer to a different criminal fact pattern than the one under review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA SALVATORE nato a FOGGIA il 25/04/1976 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Salvatore Insalata avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Bari e recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, oltre che riferiti a sentenza e fattispecie criminosa completamente diverse rispetto al giudizio per cui si procede (il ricorso fa riferimento ad una decisione della Corte di appello di Campobasso in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen.). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende