Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible censure on fact-finding and sentencing by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Myrtaj Eris inadmissible because it contained impermissible censure on the lower court's fact-finding and sentencing. The appellant argued against the conviction for escape and failure to render aid, but the court noted that the appellate judgment logically reconstructed the events based on evidence and applied the correct legal criteria. Consequently, the appeal was rejected as it improperly challenged the exclusive competence of the trial judge regarding the evaluation of evidence and the imposition of the administrative fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain censure on the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the sentencing, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTAJ ERIS nato il 18/07/1996 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di Myrtaj Eris avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conformi sentenze di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei reati di fuga e di omissione di soccorso oggetto di contestazione, essendo stato insindacabilmente accertato che il prevenuto, dopo avere urtato violentemente, procedendo contromano, il veicolo delle persone offese, procurando lesioni alle stesse, si dava alla fuga senza prestare soccorso, come riscontrato dalle immagini e dalle deposizioni acquisite. Per quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria applicata, è appena il caso di rilevare che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 re es