Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the lower court's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant argued against the finding of recidivism and the imposed fine, but the court held that these issues fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as the lower court's reasoning was based on sound inferences and shared experience principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the assessment of the sanction, as these matters remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA ANTONINO nato a PALERMO il 27/05/1998 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di Antonino Di Fatta avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della recidiva nel biennio, avendo insindacabilmente accertato che l'imputato era già stato sanzionato in data 24.6.2019 per avere circolato senza la patente di guida e che tale atto non era stato opposto con ricorso dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, divenendo pertanto pienamente definitivo. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigl' estensore Il Pré