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Ordinanza — n. 730/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 730/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 730/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO VITO nato a CASTELVETRANO il 28/12/1955 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Il ricorso proposto dal difensore di Vito Circello avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 730/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine all'insussistenza, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo valutato la potenziale pericolosità del comportamento tenuto dal prevenuto, il quale era stato fermato mentre, alla guida dell'autoveicolo, percorreva una strada del centro urbano di Castelvetrano con andatura "a zig zag" e con altre persone a bordo. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno adeguatamente considerato la spiccata capacità a delinquere del condannato, desunta dai precedenti a carico, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile in questa sede.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente contravvenzione alla circolazione vizio del consenso perito indipendente allegazioni di persecuzione contraddittorie indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine all'insussistenza, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO VITO nato a CASTELVETRANO il 28/12/1955 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Vito Circello avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine all'insussistenza, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo valutato la potenziale pericolosità del comportamento tenuto dal prevenuto, il quale era stato fermato mentre, alla guida dell'autoveicolo, percorreva una strada del centro urbano di Castelvetrano con andatura "a zig zag" e con altre persone a bordo. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno adeguatamente considerato la spiccata capacità a delinquere del condannato, desunta dai precedenti a carico, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 re est