Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to generic grievances lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Sofian Bouakí against the Court of Appeal of Turin manifestly inadmissible. The appellant argued for a review of the theft conviction, but the court found the grievances generic and failed to address the specific reasoning regarding evidence and recidivism in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances are manifestly generic and do not specifically address the facts or legal arguments of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAKI SOFIAN (CUI 03TPFXV) nato a CROTONE il 02/11/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Sofian Bouakí avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisízionì probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Infatti, i giudicanti hanno riscontrato la validità della querela proposta dalla persona offesa e hanno ampiamente motivato in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorío. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo dì sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 e est