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Ordinanza — n. 728/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grievances under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 728/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Chiacchera inadmissible without formalities. The court ruled that the grievances raised did not fall within the specific categories permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grievances regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, legal misqualification of facts, or illegality of the penalty; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific grievances accused's will procedural costs Cassazione legal misqualification momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIERA ROBERTO (CUI 03HPSSF) nato a ROMA il 19/02/1990 avverso la sentenza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Roberto Chiacchera avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. •proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Co