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Ordinanza — n. 727/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of trial court's fact-finding and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's criticism of the lower court's reasoning. The trial court had properly motivated its findings regarding the consumption of the crime and the admissibility of police documents, which the cassation court deemed immune from such challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain criticisms of the factual findings or legal qualification made by the court of first instance, as these fall exclusively within the competence of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal criticism of trial court consummation of crime police documents admissibility procedural costs award allegazioni fattuali non credibili caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo garanzia procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 514, comma 2, cod. proc. pen.
284277 - 02), né a violazione dell'art. 514, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina il diverso divieto di "lettura" (in senso tecnico: indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione) della documentazione della polizia giudiziaria, norma che non si attaglia alla questione sollevata dal ricorrente.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022
Il primo motivo è manifestamente infondato, visto che la previa consultazione da parte del teste di polizia giudiziaria di documenti in aiuto alla memoria, avvenuta in assenza dell'autorizzazione del giudice, non dà luogo ad inutilizzabilità della prova (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep.
Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO (CUI 01UOXRD) nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Gaetano Valle avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il primo motivo è manifestamente infondato, visto che la previa consultazione da parte del teste di polizia giudiziaria di documenti in aiuto alla memoria, avvenuta in assenza dell'autorizzazione del giudice, non dà luogo ad inutilizzabilità della prova (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023, S., Rv. 284277 - 02), né a violazione dell'art. 514, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina il diverso divieto di "lettura" (in senso tecnico: indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione) della documentazione della polizia giudiziaria, norma che non si attaglia alla questione sollevata dal ricorrente.

Con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul punto, avendo riscontrato che il prevenuto aveva acquisito la disponibilità materiale del bene sottratto, sia pure per breve tempo, situazione che, per costante giurisprudenza, integra la consumazione del reato, escludendo quindi la configurabilità del tentativo (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigl e estensore I