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Ordinanza — n. 725/2026 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant dismissed as personal filing eliminated by 2017 law amendment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the personal appeal inadmissible because the 2017 amendment to the Code of Criminal Procedure removed the right for defendants to file appeals personally. The appellant argued for personal submission, but the Court relied on a Supreme Court precedent establishing that all appeals must now be signed by registered defense attorneys. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Personal appeals by defendants are inadmissible as the 2017 amendment eliminated this right, requiring all cassation appeals to be signed by registered defense attorneys.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure defense attorney signature requirement cassation appeal filing rules legal representation mandate gravi addebiti penali altri capi d'accusa azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANCA ANDREI LIVIU nato il 17/06/1989 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Danca Andrei Liviu ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epìgrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il