Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise aggravating circumstance and defense counsel error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Fabio Coraci's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the alleged violation of the law regarding an aggravating circumstance was not properly argued during the appellate proceedings. The second ground was dismissed as it contradicted established precedent stating that defense counsel cannot later complain about the lack of notice regarding substitute penalties if they did not request them at the time. Consequently, the appeal was rejected without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law was not deduced in the appellate instance, and defense counsel cannot later complain about the lack of notice regarding substitute penalties if they failed to request the exercise of such powers during the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORACI FABIO nato a ALCAMO il 04/09/1980 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Fabio Coraci avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Il primo motivo in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. è inammissibile perché inerente a violazione di legge deducibile ma non dedotta in sede di appello, come tale non prospettabile in questa sede. Il secondo motivo si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02).
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Con e estensore I