Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible. The defendants argued against the conviction for attempted theft and recidivism, but the court found their arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the appeals were dismissed because they failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific and reasoned arguments distinct from those previously examined; mere repetition of rejected grounds renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REINHART SCHON nato a ABANO TERME il 02/03/1998 REINHART ROMANA MARIA GRAZIA nato a AURONZO DI CADORE il 30/05/1962 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso in punto di responsabilità di Reinhart Schon e Reinhart Romana Maria Grazia in ordine al reato di tentato furto presso la canonica della chiesa indicata in imputazione. I ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili. Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno riscontrato che non vi fu alcuna desistenza volontaria dei prevenuti, i quali interruppero l'azione furtiva solo a seguito del sopraggiungere di un terzo soggetto, il quale bussava alla porta, rendendo a quel punto più rischiosa la prosecuzione dell'attività delittuosa. Anche il riconoscimento della contestata recidiva nei confronti di Reinhart Romana Maria Grazia si fonda su valutazioni di merito non arbitrarie né manifestamente illogiche, come tali insindacabili in sede di legittimità.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos