Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds not listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Russo Simone Antonino inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment from Catania, but the grounds raised did not fall within the specific categories permitted by Article 448, paragraph 2-bis, such as issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be lodged on specific grounds listed in law; failure to cite these permitted grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SIMONE ANTONINO nato a TAORMINA il 26/01/2004 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Russo Simone Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura dì sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 re estens