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Ordinanza — n. 721/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Noubaoui Mohamed manifestly inadmissible and dismissed it without merits. The appellant argued against a second-instance judgment regarding attempted theft, but the court found the grounds generic and failing to address the specific reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and fail to specify the factual or legal reasons of complaint or to confront them with the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic grounds inadmissibility attempted theft prosecution procedural costs award Italian criminal procedure verdetto di colpevolezza nuove allegazioni di fatto pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUBAOUI MOHAMED (CUI 033CVQB) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Noubaoui Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Co ere estensore Il P