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Ordinanza — n. 717/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible criticisms of lower court fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Monaco inadmissible, citing impermissible criticisms of the lower court's fact-finding. The appellant argued for violations of procedural rules regarding the correlation between charges and the verdict, but the court found no such violation given the marginality of the disputed circumstance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 521, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it contains criticisms of the lower court's fact-finding, as the Court of Cassation reviews only legal issues and cannot re-evaluate evidence or facts already adequately assessed by the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper criticism fact-finding review correlation principle procedural costs alibi momento del reato minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante
Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANDREA nato a COSENZA il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Andrea Monaco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immtine da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato solo quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità che rende impossibile per l'imputato difendersi (cfr.

Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv. 288246 - 01), evenienza pacificamente non configurabile nel caso di specie, stante la marginalità della (erroneamente) contestata circostanza relativa alla forzatura della serratura rispetto al complessivo addebito di furto in abitazione contestato al prevenuto. È manifestamente insussistente il dedotto travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni fornite dal teste De Luca Mario Pio, sulla cui attendibilità la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione, incensurabile in questa sede, non avendo riscontrato alcun contrasto fra le dichiarazioni rese dal medesimo teste, risultando confermato che il giorno del fatto era stata la prima volta che il teste aveva avuto modo di imbattersi nella persona poi riconosciuta quale autore del furto.

Anche la valutazione sul riconoscimento fotografico è insindacabile in sede di legittimità, attenendo ad una valutazione di merito non arbitraria né manifestamente illogica. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Nulla deve essere disposto per le spese in favore della parte civile, la quale non ha fornito alcun contributo critico alla vertenza in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Co