Cassation dismissed appeal for lack of habitual conduct required for exemption from penalty for driving without license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued for exemption based on the particular triviality of the offense, but the court found this exclusionary cause inapplicable due to the lack of habitual conduct. Consequently, the conviction was maintained because the offense only carries criminal relevance upon recidivism within a two-year period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Art. 116, comma 15, Cod. strada: The exclusionary cause of particular triviality does not apply to driving without a license unless the conduct is habitual, which requires recidivism within a two-year period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUKTANI BADR nato il 05/03/1991 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha condannato Souktani Badr alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di arresto ed euro 2.300 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Prato il 6 novembre 2021.
2. Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge per mancata assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, Cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom