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Ordinanza — n. 712/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 712/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ANNA nato a NAPOLI il 30/06/1961 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Pinto Anna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 30.01.2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 nn. 7 e 11 c.p., continuato, così riqualificata l'originaria imputazione, pronunciata dal locale Tribunale in data 18.4.2023 formulando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 624 cod.pen; Ordinanza — n. 712/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero il termine di prescrizione ordinario del reato di cui all'art. 624 cod.pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 7 e 11 cod.pen. é di anni dieci sicché alla data delle pronuncia della sentenza di appello non era ancora decorso.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni lacune probatorie motivi probatori testimone a carico mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod.pen
Ed invero il termine di prescrizione ordinario del reato di cui all'art. 624 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ANNA nato a NAPOLI il 30/06/1961 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Pinto Anna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 30.01.2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 nn. 7 e 11 c.p., continuato, così riqualificata l'originaria imputazione, pronunciata dal locale Tribunale in data 18.4.2023 formulando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero il termine di prescrizione ordinario del reato di cui all'art. 624 cod.pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 7 e 11 cod.pen. é di anni dieci sicché alla data delle pronuncia della sentenza di appello non era ancora decorso.

3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Co stensore Il Pre. I h e