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Ordinanza — n. 707/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 707/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 707/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Bonvicini Wally ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona datato 8.7.2025 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dalla medesima proposta. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputata (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 707/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Bonvicini Wally ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona datato 8.7.2025 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dalla medesima proposta. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputata (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»).

Parole chiave

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procedura di annullamento motivi di cassazione declinatoria di competenza decisione incidentale impugnabile ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Bonvicini Wally ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona datato 8.7.2025 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dalla medesima proposta. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputata (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»).

2. Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Consig y tensore Il