Cassation court dismisses appeal claiming failure to examine alcohol test validity due to generic defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Yu Shaoli's appeal inadmissible, ruling that the lower courts properly addressed the validity of the breathalyzer test. The appellant argued the test results were useless, but the court found the defense's claims generic and lacking objective data to challenge the device's function. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to meet the burden of proof required to contest the equipment's operation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992; Art. 131 bis cod. pen.: The accused bears the burden of alleging specific data to doubt the homologation or revision of breathalyzer equipment; generic denials of malfunction without objective evidence are insufficient to invalidate the test results.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YU SHAOLI nato il 08/03/1973 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 14 marzo 2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Prato in data 27.6.2024 aveva dichiarato Yu Shaoli colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in Prato il 18 luglio 2019, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito esaminato uno dei motivi di appello con cui si invocava l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato o quantomeno l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
3. Il ricorso é manifestamente infondato. La censura che si incentra sulla ritenuta inutillizzabilità dei risultati dell'alcoltest, reitera analoga censura proposta con l'atto di appello, senza alcun confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata a riguardo. La Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito invero, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che all'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'acoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, dovendo tale onere concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione siano avvenute.
Ha altresì rilevato che nella specie l'imputata si é limitata a denunciare il malfunzionamento ed in ogni caso l'affermazione difensiva é del tutto generica e non si fonda su dati oggettivi, considerato che l'apparecchiatura dell'alcoltest non ha dato alcun messaggio di errore. Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa secondo cui il veicolo era in realtà fermo, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell'effettuazione del "test" di controllo sul conducente, atteso che la "fermata" costituisce fase della circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di "fermo tecnico", perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale) (Sez. 4, n.4931 del 23/01/2024, Rv. 285750).
4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll novembre