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Ordinanza — n. 701/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to apply a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the seized items were inherently valuable and thus did not support the appellant's argument regarding negligible profit.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without requiring a new critical analysis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded claim mitigating circumstance procedural costs penal code sentencing deposizione inattendibile responsabilità penale testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo, il vizio motivatorio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 624 bis cod. pen.
rispetto al delitto di cui all'art. 624 bis cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a Sonnini Maurizio in anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e euro 493,33 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
art. 624 bis cod.pen
rispetto al delitto di cui all'art. 624 bis cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a Sonnini Maurizio in anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e euro 493,33 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONNINI MAURIZIO nato a SINALUNGA il 15/12/1978 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. rispetto al delitto di cui all'art. 624 bis cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a Sonnini Maurizio in anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e euro 493,33 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo, il vizio motivatorio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte di merito, infatti, ha fornito un'adeguata e logica motivazione laddove ha evidenziato che i beni di cui l'imputato si era impossessato, sia nel caso del tentato furto sia nel caso del furto consumato, per loro intrinseca natura non consentivano di ipotizzare un lucro di particolare tenuità (trattasi in particolare di 2 pc portatili, 3 tablet, un cavo di alimentazione e 1 carta bancomat). 4.Ne deriva che il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle' ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Consig .it-stensore I