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Ordinanza — n. 700/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-devoluted mitigating circumstance and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 700/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guadagni Raoul inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for exclusion of punishment, reclassification of theft from consummated to attempted, and a mitigating circumstance, but the Court found the first two arguments manifestly unfounded based on the crime's gravity and the definition of consummation. The third argument was rejected because the mitigating circumstance was not raised during the appeal proceedings, rendering it inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues not devolved to the appellate court's cognition or if the grounds are manifestly unfounded based on established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devoluted issue manifestly unfounded exclusion of punishment consummated theft mitigating circumstance court costs responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il primo deduce la violazione di legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Con il terzo deduce la violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 131 bis cod.pen
Con il primo deduce la violazione di legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266
Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Rv. 269745
Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).4.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNI RAOUL ( CUI 01GOSXY ) nato il 11/02/1962 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 11.03.2025 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato Guadagni Raoul colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, n. 7 cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Firenze il 29 ottobre 2018).

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Con il secondo la violazione di legge per erronea qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato. Con il terzo deduce la violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. da ritenersi prevalente rispetto all'aggravante contestata.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Quanto alla prima censura, la Corte di merito, con motivazione logica ed in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha negato il riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen. in ragione della particolare gravità del fatto, commesso in un ospedale pediatrico ai danni della madre di un paziente, e per la abitualità del comportamento, come desumibile dalle oltre trenta condanne riportate per reati contro il patrimonio. Parimenti manifestamente infondata é la seconda censura. La Corte di merito nella sentenza impugnata ha rilevato che l'odierno imputato si era definitivamente impossessato del portafoglio e solo successivamente se ne era disfatto e lo aveva gettato in terra nel parcheggio del Meyer.

Pertanto, nel negare la derubricazione nella fattispecie tentata, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). La terza censura é inammissibile atteso che la questione non ha formato oggetto dei motivi di appello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).4.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend