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Ordinanza — n. 699/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 699/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 699/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNIOLA TULLIO nato a MODUGNO il 16/08/1991 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato Sanniola Tullio colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi 8 di arresto e euro 2.500,00 di ammenda, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per tre anni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 699/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e deduce, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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maggiore età penale difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione ad agire diritto a un difensore gravi addebiti penali responsabilità penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNIOLA TULLIO nato a MODUGNO il 16/08/1991 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato Sanniola Tullio colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi 8 di arresto e euro 2.500,00 di ammenda, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per tre anni.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e deduce, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che l'imputato non potesse beneficiare delle circostanze attenuanti generiche avendo valutato la sua condotta particolarmente grave, sia per l'elevato tasso alcolemico riscontrato, sia per il fatto di aver percorso alla guida dell'auto una strada particolarmente trafficata (così esponendo se stesso e gli altri utenti della strada ad un pericolo serio), sia per le precedenti condanne risultanti dal casellario penale, anche in relazione al medesimo reato contestato.

4. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per. legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Cons