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Ordinanza — n. 694/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation grounds not specified by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding the appellate court's lack of motivation was too generic. The applicant argued the lower court failed to account for specific procedural emergencies, but the court noted this issue was already rejected as generic by the appellate judge. Consequently, the court applied the principle that generic defects in motivation cannot be raised for cassation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a generic lack of motivation in the appellate judgment is inadmissible because such generic defects are inherently unremediable at the supreme court level.

Parole chiave

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lack of motivation generic grounds inadmissibility cassation appeal procedural defects alibi allegazioni fattuali non credibili responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un solo motivo la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986
Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998
173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep.
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAZE ALI nato il 02/10/1979 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; iig

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 5.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato Bahaze All colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 6 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 31 agosto 2024).

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un solo motivo la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per non avere la Corte d'appello dato conto delle emergenze processuali ritenute determinanti ai fini della decisione.

3. Il ricorso é inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo la questione della carenza di motivazione é prospettata in termini generici, non essendo indicate le specifiche questioni alle quali la Corte di merito non avrebbe risposto. Ed inoltre la doglianza è stata già stata ritenuta generica dal giudice dell'appello, dovendo trovare quindi applicazione il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 'e della somma di elio tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 novembre 2025 Il C