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Ordinanza — n. 693/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 693/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 693/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OSORIO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO nato il 24/08/1973 SANCHEZ REYES ROBERTO ANTONIO nato il 12/06/1982 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proC.pen; Ordinanza — n. 693/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proC.pen., la condanna dei' ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione oltraggio alla corte alleggerimento della pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proC.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proC.pen., la condanna dei' ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proC.pen., la condanna dei' ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OSORIO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO nato il 24/08/1973 SANCHEZ REYES ROBERTO ANTONIO nato il 12/06/1982 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16.04.2025, la Corte di Appello di Roma„ ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato Osorio Sanchez Cesar Alejandro e Sanchez Reyes Roberto Antonio colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 20 giugno 2017).

2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, con un unico atto con cui deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della fattispecie del furto tentato anziché quella del furto consumato.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili . Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, risulta dagli atti che i due coimputati si erano impossessati della borsa della turista che si trovava per terra e si erano dati alla fuga e solo successivamente erano stati inseguiti dalle Forze dell'ordine così conseguendo per un apprezzabile lasso di tempo il dominio sulla res trafugata.

La Corte territoriale, pertanto, nel negare la derubricazione nella fattispecie tentata, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proC.pen., la condanna dei' ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Consi