Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant, violating mandatory defense signature requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant had submitted two requests to the Court, but the law requires such appeals to be signed by a qualified defender to avoid rejection. Consequently, the Court ruled the appeal invalid under Article 610, paragraph 5-bis, and ordered the defendant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial act must be signed by a defense attorney registered with the Court; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI LUIGI nato a REGGIO EMILIA il 07/02/1962 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Predieri Luigi ricorre avverso il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Bologna datato 27.5.2025 che ha disposto l'archiviazione degli atti in relazione ad una domanda di ammissione al gratuito patrocinio. L'imputato ha inviato due successive istanze a questa Corte.
2. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»).
3. Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Consig estens