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Ordinanza — n. 690/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 690/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 690/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOLLI DONALDI nato il 27/06/1997 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato Agolli Donaldi responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.

Regesto Legislator

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art. 582 cod.pen; Ordinanza — n. 690/2026 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e euro 100,00 di multa, assolvendolo invece dal reato di cui all'art. 582 cod.pen. perché il fatto non sussiste. 2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. e con un secondo motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.

Parole chiave

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esame di cassazione revisione della sentenza penale competenza secondo il regolamento Dublino controllo della commisurazione della pena allegazione motivata determinazione dell'età

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod.pen
pen., condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e euro 100,00 di multa, assolvendolo invece dal reato di cui all'art. 582 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOLLI DONALDI nato il 27/06/1997 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato Agolli Donaldi responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.

2) cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e euro 100,00 di multa, assolvendolo invece dal reato di cui all'art. 582 cod.pen. perché il fatto non sussiste. 2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. e con un secondo motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.

3. I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto aventi ad oggetto questioni che non sono state devolute con i motivi di appello Ed invero non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017. Rv. 269745).

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Consigt r.f.---ktensore Il Pr