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Ordinanza — n. 689/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 689/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTA IONUT nato il 07/01/1985 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale che aveva dichiarato Guta Ionut responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 6), 61 n.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 647 cod. pen, art. 20 bis cod.pen; Ordinanza — n. 689/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Ed invero la censura é volta a sollecitare una rivalutazione e un'alternativa rilettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. A riguardo la Corte di merito ha fornito una puntuale e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli sulla base delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza ed in ragione del riconoscimento effettuato dalla direttrice e dagli operanti di P.G.. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza testimonianza inattendibile indennizzo per detenzione ingiustificata testimone a carico confessione

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
6 Cedu ed all'art. 111 Cost.
art. 647 cod. pen
pen.), ovvero che abbia abusato della prestazione d'opera e che abbia commesso il fatto occultando il bagaglio di un viaggiatore e lamentando altresì la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato ex art. 647 cod. pen.
art. 20 bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTA IONUT nato il 07/01/1985 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale che aveva dichiarato Guta Ionut responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 6), 61 n.

11) cod. pen., condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione formulando tre motivi. Con il primo si duole della violazione di legge e del vizio mòtivatorio in relazione agli artt. 125, 192, 530, comma 2, cod.proc.pen. con riferimento all'art. 6 Cedu ed all'art. 111 Cost. in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermata sussistenza delle due aggravanti contestate (art. 625 n. 6 e art. 61 n. 11 cod. pen.), ovvero che abbia abusato della prestazione d'opera e che abbia commesso il fatto occultando il bagaglio di un viaggiatore e lamentando altresì la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato ex art. 647 cod. pen. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni pecuniarie invece di quelle detentive ex artt. 53 e 545 cod. proc. pen.

3. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Ed invero la censura é volta a sollecitare una rivalutazione e un'alternativa rilettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. A riguardo la Corte di merito ha fornito una puntuale e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli sulla base delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza ed in ragione del riconoscimento effettuato dalla direttrice e dagli operanti di P.G.. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo.

Con riguardo all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 cod.pen., la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in essere quando per il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata lasciata (Sez. 2, n. 25939 del 17/06/2010, Rv. 247752).Nel caso in esame, evidenzia la sentenza impugnata, la persona offesa sarebbe stata perfettamente in grado di ricostruire dove avesse lasciato lo zaino proprio perché la stessa contattava in breve tempo la stazione di servizio.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle aggravanti, la Corte di merito ha ritenuto, con riguardo a quella di cui all'art.625 n.6 cod.pen., che non fosse in dubbio che lo zaino che la persona offesa recava con sé costituisse un bagaglio di viaggio; quanto a quella di cui all'art.61 n.11 cp, che fosse certo che l'imputato avesse approfittato della sua attività di prestatore d'opera per occultare il bene oggetto di furto trasferendosi con esso nella zona riservata ai dipendenti. Manifestamente infondato é anche il terzo motivo. Ed invero, a fronte di una richiesta generica avanzata all'udienza del giudizio di appello (ove si chiedeva "l'applicazione di una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen.") la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce un'eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. (Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017,Rv. 269125).

3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma," l' 11