Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the grounds raised were not permitted by law. The appellant challenged the preliminary judge's application of Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding an offense committed in Maruggio, citing a violation of Article 129. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory exceptions, none of which applied here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 50, della legge 103/2017; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general violations of law or lack of motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEONE SAVERIO nato a TARANTO il 10/12/1960 avverso la sentenza del 16/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Galeone Saverio ricorre avverso la sentenza con la quale in data 16 giugno 2025 il Gup del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 603 bis cod.pen. commesso 1'11.9.2021 in Maruggio.
2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2025 Il Consigli r t