Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 625/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming fingerprint omission invalidated prior conviction for driving without license.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 625/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued that the prior violation was not properly identified due to missing fingerprint checks for a non-EU citizen and a surname discrepancy. The court rejected these claims, ruling that identification via foreign license was sufficient and that fingerprints are only required when declarations of identity are suspected to be false.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 349, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 2, comma 9, I. n. 134 del 2021: The omission of mandatory fingerprinting for non-EU citizens does not invalidate police identification if the suspect's identity is clearly established through other means, such as a foreign driver's license, and the court has adequately reasoned why further measures were unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving without license prior conviction identification fingerprinting requirements non-EU citizen status appeal inadmissibility domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale procedura civile internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 349, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo un unico motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 349, comma 2, cod.proc.pen., come novellato dall'art.
Art. 2, comma 9, I. n. 134 del 2021
349, comma 2, cod.proc.pen., come novellato dall'art. 2, comma 9, I. n. 134 del 2021, in relazione alla corretta identificazione dell'imputato ai fini della prova della precedente violazione nel biennio.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla deelaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla deelaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 11082 del 31/01/2017, Rv. 269927
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Olusegun Ademola Idowa nato in NIGERIA il 15/09/1981 avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; 4_ , A

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di Appello di L'Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato Olusegun Ademola Idowa responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato il veicolo Fiat Bravo tg BC371DV senza aver mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di giorni quindici di arresto ed euro 2.257,00 di ammenda, con i benefici di legge.

2. Avverso tale decisione propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo un unico motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 349, comma 2, cod.proc.pen., come novellato dall'art. 2, comma 9, I. n. 134 del 2021, in relazione alla corretta identificazione dell'imputato ai fini della prova della precedente violazione nel biennio. Deduce', in particolare, che l'identificazione del soggetto controllato in data 31.5.2020 sarebbe stata eseguita mediante la sola esibizione di una patente di guida straniera, senza l'espletamento dei rilievi dattiloscopici obbligatori per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e che la discrepanza riscontrata nella scrittura del cognome tra i due verbali confermerebbe l'incertezza sull'identità.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici, osservando che dalla lettura del verbale redatto dalla polizia stradale di Pescara in data 31.5.2020 depositato in atti, si evince chiaramente che in tale occasione l'imputato era stato identificato dagli agenti a mezzo di una patente di guida straniera. La sentenza impugnata ha, in particolare, valorizzato la piena corrispondenza dei dati anagrafici dell'imputato nei due verbali, evidenziando che la discrepanza nella scrittura del cognome costituisce evidentemente frutto di un mero errore di trascrizione,da parte degli operanti, risultando perfettamente coincidenti i dati anagrafici e quelli relativi all'automobile a bordo della quale il prevenuto viaggiava in entrambe le occasioni (il riferimento è, nello specifico, al modello della vettura Fiat Bravo, al numero di targa - BC317BV - e all'intestatario della medesima, identificato in Oni Blessing).

Quanto all'omissione di rilievi dattiloscopici in sede di identificazione si rammenta che l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 11082 del 31/01/2017, Rv. 269927).

4. In sintesi, le censure proposte si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Alla deelaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Cons