Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction for procedural errors and inadmissible arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving with a 0.85 g/l blood alcohol level. The appellant argued for a doubled license suspension and requested generic mitigating circumstances, but the court found the suspension calculation correct under specific traffic code provisions. Furthermore, the court rejected the denial of mitigating factors as a matter of substantive merit not subject to appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis Cod. strada; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court correctly applies the doubled license suspension for drunk driving causing an accident, and the denial of generic mitigating circumstances is a substantive issue immune from cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Babaj Amarildo nato in ALBANIA il 09/07/2001 avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'Appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato integralmente la pronuncia del GIP del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto Babaj Amarildo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con tasso di 0,85 g/I, in orario notturno e cagionando un incidente stradale, condannandolo alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 1.500 di ammenda.
2. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge per erronea determinazione della durata della sospensione della patente, sostenendo l'erronea applicazione de raddoppio, subordinato a tasso superiore a 1,5 g/l. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida è stato correttamente applicato ai sensi del comma 2-bis, trattandosi di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) e 2-bis, Cod. strada in cui il conducente, in stato di ebbrezza, ha provocato un incidente stradale. Con il secondo motivo, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la giovane età, l'incensuratezza, il tasso alcolemico minimo e l'assenza di danni gravi. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il diniego, evidenziando che gli elementi 'favorevoli sono stati valutati ma non prevalgono sulla pericolosità della condotta (guida notturna in stato di ebbrezza con tasso superiore al primo controllo e causazione di incidente).
La valutazione delle attenuanti generiche rientra nel merito e si sottrae al sindacato di legittimità, risultando la motivazione congrua e immune da vizi logici. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod.pen. per cumulo delle aggravanti previste dai commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 186 Cod. strada. Il motivo è aspecifico. In realtà, come emerge dalle decisioni di merito, nella determinazione della pena finale di mesi 1 di arresto ed euro 1.500 di ammenda, si è tenuto conto delle aggravanti previste dall'art. 186 bis, comma 3, e dall'art, 186 comma 2 sexies, Cod.strada; non è stata considerata, come invece sostiene il ricorrente, l'aggravante di cui al comma 2- bis dell'art.186 Cod. strada.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere est