Italian court dismisses appeal claiming procedural nullity due to alleged timing flaws in blood draw consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ihor Stokalyuk's appeal inadmissible, rejecting his claim that procedural nullity occurred because blood draw consent and the actual draw happened simultaneously at 17:30. The appellant argued the timeline was anomalous, yet the lower court found no logical flaw in the sequence of informing the patient and performing the test. The court upheld the decision by confirming that the timing is compatible with legal requirements and that the blood test results remain valid if the right to defense was notified prior to analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354 comma 3 cod.proc.pen.; Art. 114 disp. att. cod.proc.pen.: The simultaneous timing of consent acquisition and blood draw does not constitute procedural nullity if the patient's right to defense was formally notified before the analysis was conducted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Stokalyuk Ihor nato in UCRAINA il 31/05/1992 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; ' A
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 maggio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lecco che aveva dichiarato Stokalyuk Ihor colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett c) e comma 2 bis, d.lgs. 1992/285, Condannandolo alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con concessione dei benefici di legge.
2. L'imputato, con un unico motivo, deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 354, comma 3, cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen., lamentando che non sarebbero state rispettate le disposizioni relative all'esecuzione degli accertamenti urgenti e che il consenso risulterebbe acquisito nello stesso momento in cui fu effettuato il prelievo presso il pronto soccorso (ore 17.30). Il ricorrente osserva che dalla documentazione in atti emerge che la sottoposizione ai prelievi ematici per l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti e alcoliche (è) delle ore 17.30 (pag. 2 e 3 del ricorso), stesso orario riportato sul modulo della richiesta di consenso. Osserva in proposito che anche il prelievo ematico deve essere preceduto dal consenso, evidenziando che risulterebbe quantomeno anomalo che nello stesso momento in cui fu richiesto il consenso, fu praticato il prelievo, desumendosi che uno dei due'orari risulterebbe falsato.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e immune da vizi logici, evidenziando che non vi è alcuna incompatibilità cronologica tra l'acquisizione del consenso e l'effettuazione del prelievo ematico. L'indicazione oraria delle 17.30, riportata sia nella cartella clinica sia nel verbale di consenso, è compatibile con la sequenza degli adempimenti e con il tempo necessario per informare il paziente delle proprie facoltà. La sentenza, del resto, ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento del tasso alcolemico effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera è valido e utilizzabile se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé (Sez. 4, n. 22988 del 17/04/2024,, Rv. 286446 - 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere