Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, rejecting request to re-evaluate prison-to-fine conversion based on prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly rejected converting his short prison sentence to a fine despite his financial hardship and lack of investigation into his assets. The court ruled that the lower court provided adequate reasoning by considering the nature and number of the appellant's prior convictions, particularly those against property, which justified a negative prognosis for the success of the alternative measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for re-evaluation of the merits in cassation is inadmissible when the lower court has provided adequate and logically sound reasoning regarding the suitability of alternative penalties based on the nature and frequency of prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
da: Giacco Andrea nato a ACERRA il 19/01/1981 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svoita dal Consigliere Francesco Luigi Branda;MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La Córte di Appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2025, depositata il 17 giugno 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato Giacco Andrea colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 (guida senza patente con recidiva nel biennio, commesso in Cancello e Arnone il 17 agosto 2020), condannandolo, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla pena di mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, violazione di legge, in riferimento all'art.20 bis cod.pen., nonché vizio di motivazione mancante o apparente, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. In particolare, il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale per aver disatteso l'istanza difensiva sul rilievo dell'inidoneità della misura alternativa ad assicurare la risocializzazione del condannato gravato da precedenti penali.
A sostegno della doglianza viene richiamata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non può essere rigettata nemmeno quando il condannato versi in condizioni economiche svantaggiate e senza condurre l'indagine su tali condizioni. 3.11 ricorso è inammissibile. La censura si risolve, nella sostanza, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e immune da vizi logici sul punto, rilevando che la concessione della pena pecuniaria sostitutiva "non possa essere concessa, non apparendo maggiormente idonea ad assicurare la risocializzazione del condannato, il quale, tra l'altro, risulta già gravato da numerosi precedenti penali, alcuni dei quali contro il patrimonio, che inducono ad effettuare una prognosi negativa circa il futuro adempimento della pena pecuniaria sostitutiva".
La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (ex multis, Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 - 01).
La Corte ha infatti compiuto la doverosa valutazione prognostica circa l'idoneità della misura alternativa a conseguire la finalità rieducativa, fondando il 2proprio convincimento sul numero dei precedenti penali dell'imputato, e sul tipo, in particolare quelli contro il patrimonio, elementi questi che giustificano la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della'Cassa delle ammende. P. P.Q.MCORTE DI CASSAZIONE T.R.P. CENTRALE ese(0-Q a.,-Ovo-`6' - bet,-- o ?e buò-ee 9k4 ),1 o6 9 ( M-6 2413 IgD26 3),,:npotAe_ c,o-w_e s,ov-e u._51.0 9_ Cbee . 9_q_5 . Ce., -e vv.eni).4, csUL. Coft Sulpi( 1kt_ LA3-44-:okre 0._QC ky4 Q.v\ QiAg 15 \,ve 2,0,2_5 ree 00, cle e\ 9cA0A-D)3 ) DA cith-e kht(V),J I kAci{s" 4- kAN.%- ,1 1-ti MI6 IL FUNZION RIO Aless ami