Court dismisses appeal against acquittal for hit-and-run, ruling fleeing without data constitutes the crime regardless of injury severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to acquit the driver of the aggravated hit-and-run charge while maintaining a conviction for the basic offense. The appellant argued that no crime occurred because the victim suffered no serious injury and the driver provided no data, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected this, establishing that fleeing the scene without leaving identification constitutes the crime of hit-and-run independently of the victim's actual level of injury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189 cod. strada; The crime of fleeing the scene of an accident involving personal injury is constituted by leaving without providing identification, regardless of the severity of the victim's injuries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cerutti Matteo nato a OMEGNA il 12/02/1977 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; A
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Cqrte d'Appello di Torino, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Verbania del 6 dicembre 2023, ha assolto Cerutti Matteo dal reato di cui all'art. 189 comma 7 d.lgs. n. 285/92 perché il fatto non costituisce reato, e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al comma 6 dell'art. 189 d.lgs. n. 285/92 in mesi 4di reclusione, riducendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ad anni uno. Il fatto riguarda un incidente stradale occorso il 12 giugno 2022 in Pettenasco, allorché Cerutti Matteo, conducendo l'autovettura Audi A2, provocava un incidente stradale con feriti, ricollegabile al suo comportamento, allontanandosi dal luogo del sinistro, non ottemperando all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla persona ferita Novelli Annalisa, la quale, mentre percorreva Corso Roma del predetto Comune, veniva raggiunta e tamponata dall'auto condotta da Cerutti Matteo, riportando lesioni consistite in "trauma distorsivo cervicale" giudicate guaribili in giorni 7.
2. L'imputato, a mezzo del difensore dì fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 189, comma 6, Cod. strada e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenuto configurabile l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso in assenza di alcun danno alla persona né di elementi oggettivi che facessero presumere tale danno; la motivazione risulterebbe apparente, non spiegando perché Cerutti dovesse prestare soccorso in assenza di indici concreti di danno.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I giudici di merito hanno corretta applicato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885). Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto é dal settimo comma dell'art. 189 Cod.
Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945; Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676).La Corte territoriale ha logicamente evidenziato che, Cerutti, dopo l'urto idoneo a determinare lesioni alla Novelli, sì è allontanato senza lasciare i suoi dati identificativi e, pertanto, preso atto del contenuto del certificato del pronto soccorso, la Corte distrettuale ha logicamente confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 189 comma 6 d.lgs. n. 285/1992.
4. Alla declaratorìa dì inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvispndosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere est