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Ordinanza — n. 611/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence increase for theft continuation, citing judicial discretion and lack of mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohammed Alieu inadmissible, upholding the lower court's decision to increase his sentence for theft continuation. The appellant argued for legal violations regarding sentencing discretion and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and non-contradictory. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that sentencing discretion is broad and does not require detailed motivation when the penalty is near the statutory minimum, while the denial of generic mitigating circumstances is valid if based on a coherent assessment of the offender's criminal history.

Parole chiave

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theft continuation sentencing discretion generic mitigating circumstances criminal history assessment appeal inadmissibility judicial motivation penal code provisions domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.
Art. 62-bis cod. pen.
e vizio di motivazione circa la determinazione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 13 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo tre motivi di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo tre motivi di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e vizio di motivazione circa la determinazione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,90 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mohamnned Alieu nato in NIGER il 01/03/1994 avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'Appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 21 settembre 2023, con la quale Mohammed Alieu era stato condannato all'aumento di pena di mesi due di reclusione, a titolo di continuazione con i reati già riuniti ex art.81 cpv cod.pen. nella precedente sentenza del medesimo Tribunale in data 27/9/2021. Il Tribunale aveva infatti riconosciuto MOHAMMED Alieu responsabile del delitto ascrittogli, consistito nell'essersi impossessato, il 14 giugno 2021, di due paia di jeans da uomo, tre paia di bermuda e una confezione di profumo marca Hugo Boss (per un valore complessivo di euro 425,87), asportandoli dal negozio COIN sito in Treviso (Corso del Popolo n.

44) ove erano esposti per la vendita, occultandoli nel proprio zaino e fuggendo dal punto vendita in possesso della refurtiva. Il reato era stato ritenuto in continuazione con quelli oggetto di precedenti condanne, determinandosi così la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo tre motivi di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione circa la determinazione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Riguardo al primo motivo, concernente la determinazione della pena, va rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Nel caso in esame, la pena irrogata per il singolo episodio (mesi due di reclusione quale aumento per continuazione) è prossima al minimo edittale previsto per il reato base di furto semplice. La Corte territoriale ha logicamente evidenziato come tale pena fosse " esigua", argomentazione che si colloca nell'alveo della giurisprudenza consolidata secondo cui, allorquando la pena sia determinata in misura vicina al minimo edittale, non occorre una particolare motivazione circa i criteri adottati per la sua quantificazione.3.2. Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il diniego è stato congruamente motivato dal giudice del merito con riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, secondo la quale al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente).

Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerando i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati della stessa specie, che attestano, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'abitualità nel commettere delitti contro il patrimonio. 3.3. Il terzo motivo, concernente l'assenta omessa motivazione sulla richiesta subordinata di rideterminazione della pena, è inammissibile in quanto assolutamente generico.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,90 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2