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Ordinanza — n. 610/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the aggravating circumstance of minorized defense was properly applied by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 610/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Major Joshua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to prove the 'minorized defense' aggravating circumstance, claiming the nighttime entry alone did not obstruct public or private defense. The court rejected this, noting the lower courts correctly identified that the area was unguarded at night, creating a specific vulnerability that facilitated the theft.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: The aggravating circumstance of minorized defense requires concrete proof that the crime was facilitated by the inability to exercise defense, not merely the temporal circumstance of nighttime entry.

Parole chiave

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minorized defense aggravating circumstance nighttime entry obstruction inadmissibility of cassation appeal private defense vulnerability procedural inadmissibility maggiore età penale pena massima gioventù

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
b) cod.proc.pen., in relazione all'art. 61 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4275 del 26/11/2020
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Major Joshua nato a CAMPOSAM PIERO il 11/07/1998 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 19 dicembre 2023, che aveva condannato Major .Joshua alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 160 di multa, per essersi introdotto, in tempo di notte, in una tensostruttura allestita per la sagra paesana dalja parrocchia SS Salvatore, asportando materiale elettrico sottratto al parroco Malaman Francesco, che legittimamente lo deteneva.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di aggravante della "minorata difesa". Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza gravata sarebbe meramente apparente, avendo genericamente affermando che il fatto stesso di agire in orario notturno comporterebbe l'integrazione della circostanza aggravante in parola, senza alcuna prova in ordine al fatto la pubblica o privata difesa fosse rimasta in concreto ostacolata.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Nel caso di specie, la Corte di merito ha puntualmente individuato gli elementi concreti che hanno determinato l'ostacolo alla pubblica o privata difesa: la sottrazione è avvenuta presso un'area temporaneamente allestita per una sagra paesana, che durante il giorno era sottoposta al controllo e alla vigilanza del parroco e dei suoi collaboratori, ma che in orario notturno rimaneva completamente incustodita.

L'imputato ha quindi profittato della circostanza di tempo (l'ora notturna) che ha reso impossibile ogni forma di vigilanza da parte degli aventi diritto, agevolando in modo determinante la commissione del furto mediante lo sfruttamento consapevole di tale situazione di particolare vulnerabilità (Sez. U, n. 4275 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280800). La motivazione resa dai giudici del gravame si pone pertanto nel solco dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, non limitandosi a ravvisare l'aggravante sulla base del mero dato cronologico, ma individuando specificamente la connessibne tra l'ora notturna e l'effettivo ostacolo alla difesa privata, rappresentato dall'assenza di ogni forma di controllo che caratterizzava quell'area solo in tale fascia oraria. (2.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 ' Il Consigli