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Ordinanza — n. 609/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 609/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tadlia Farid nato in MAROCCO il 01/01/1979 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 1 febbraio 2024, con la quale Farid Tadlia veniva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000 di ammenda, per i reati previsti e puniti dagli articoli 187, comma 8, e 186, comma 7, Cod.Strada.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 609/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente infatti si limita ad affermare che "il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, precisi e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell'imputato", senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, e per di più formulando un motivo non proposto con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era limitato ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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fedecommesso domanda d'asilo di curdo turco diritti dei rifugiati fiduciario diritto a un difensore decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tadlia Farid nato in MAROCCO il 01/01/1979 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 1 febbraio 2024, con la quale Farid Tadlia veniva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000 di ammenda, per i reati previsti e puniti dagli articoli 187, comma 8, e 186, comma 7, Cod.Strada.

2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo erronea applicazione della legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato risulta manifestamente infondato in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente infatti si limita ad affermare che "il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, precisi e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell'imputato", senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, e per di più formulando un motivo non proposto con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era limitato ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il