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Ordinanza — n. 606/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal and factual arguments regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 606/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Ricci's appeal against his theft conviction inadmissible for lacking specific legal and factual arguments. Ricci argued errors in the application of recidivism laws and the determination of his sentence, but the court found his claims generic and devoid of supporting evidence. Consequently, the appeal was rejected, and Ricci was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a complete lack of specificity, failing to cite specific legal requests, rights, or factual data to support the assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism application sentencing determination cassation procedure ricusazione del pubblico ministero allegazioni di persecuzione contraddittorie risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 2_ inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 625, comma 1, n. 6, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 2_ inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
La Corte territoriale si è uniformata ai principi di diritto che regolano la materia, valutando la reiterazione dell'illecito quale sintomo di pericolosità e tenendo conto della natura dei reati e del tipo di devianza che esprimono (sull' argomento: Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep.
Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013
251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv.274782).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 2_ inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ricci Marco nato a CARBONIA il 29/02/1984 avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 9 maggio 2022, con la quale Marco Ricci veniva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 1200 di multa, per il reato di furto di uno zaino, contenente un PC portatile e altri oggetti, commesso sul bagaglio del viaggiatore Vergadoro Valerio, all'interno di uno scalo ferroviario.

2. L'imputato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo erronea applicazione della legge e vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'applicazione della recidiva e con un secondo motivo in relazione alla determinazione della pena.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Quanto al primo motivo i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, sottolineando che vi sono plurimi precedenti penali, la maggior parte dei quali per furto consumato e/o tentato.

È stato altresì evidenziato come l'aver patito periodi di carcerazione non ha sortito effetto di resipiscenza e che il fatto qui in oggetto è dimostrativo della volontà di continuare sul percorso delinquenziale già avviato. La Corte territoriale si è uniformata ai principi di diritto che regolano la materia, valutando la reiterazione dell'illecito quale sintomo di pericolosità e tenendo conto della natura dei reati e del tipo di devianza che esprimono (sull' argomento: Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183;

Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv.274782). La seconda censura è ugualmente inammissibile perché del tutto generica e priva di confronto con la decisione impugnata che, nella determinazione della pena, confermando la pronuncia di primo grado, ha logicamente attribuito rilevanza alla personalità del reo, recidivo reiterato specifico, e alla gravità della condotta, osservando che la sanzione irrogata si avvicina al minimo previsto per la fattispecie aggravata ai sensi dell'art.625, comma 1 , n. 6, cod.proc.pen., con aumento in minima misura per la continuazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 2_ inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il P esidente f` Francesco Lu