Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 605/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and manifestly unfounded arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 605/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly failed to apply a statutory sentencing mitigation for minor property damage. The court rejected this claim because the appeal lacked the required specific legal reasoning and was based on manifestly unfounded assertions that the proven damages were not trivial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to articulate specific legal grounds for the alleged error and is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning was logically coherent and consistent with established case law regarding the threshold for minor damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specific legal grounds sentencing mitigation manifestly unfounded property damage threshold court costs fine logical coherence revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 364 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
L'imputato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n.
Art. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Art. 186 Cost.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2 n. 5049 del 22/12/2020
Sez. 4 n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 4 n. 8530 del 13/02/2015
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guarracino Salvatore nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/01/1975 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 5/06/2024, con la quale Salvatore Guarracino veniva condannato per il reato di cui all'art. 624 bis e 625 n.2 cod,pen.

2. L'imputato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod.pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3 II motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il motivo in questione è anche manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla mancata concessione dell'attenuante ex art 62 n.4 del danno patrimoniale di speciale tenuità; in particolare nel caso di specie è stato valutato il valore della merce sottratta, comprensiva di valigia con posate d'argento, e i danni cagionati per commettere il furto (danneggiamento delle porte dei garages e della videocamera di sorveglianza), ritenendoli logicamente incompatibili con l'attenuante della speciale tenuità del danno.

La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

4) cod. pen., deve essere lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 26'9241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere e