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Ordinanza — n. 603/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds and failure to adequately critique the lower court's reasoning. The appellant argued that the hospital report proving intoxication was missing from the case file, relying only on police statements. The court rejected this, noting the lower court correctly utilized the police officer's direct testimony regarding the toxicological results and other corroborating evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 357, comma 2, lett. f) c.p.p.: The prohibition on indirect testimony by judicial police officers applies only to declarations of persons who could be witnesses, not to facts directly perceived by the officer and recorded in the report.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific legal grounds indirect testimony prohibition judicial police officer testimony toxicological report evidence procedura di affidamento genitoriale decisione incidentale impugnabile rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p.
pen., non invece i fatti e le situazioni caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma secondo lett.
Art. 357, comma 2, lett. f) c.p.p.
pen., non invece i fatti e le situazioni caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma secondo lett.
Corte cost. n. 186/2000
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
f), del codice di rito (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Afflitto Giovanni nato a CIRO' il 01/01/1951 avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 5 luglio 2024, con la quale Giovanni Afflitto era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 1, 2 lett b), Cod. strada.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione, per vizio di motivazione, osservando che la prova dello stato di ebbrezza sarebbe stata ricondotta agli esiti di un referto ospedaliero non presente agli atti, del quale v'era traccia soltanto nelle dichiarazioni, de relato, dei Carabinieri intervenuti.

3. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della Puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno puntualmente dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare la testimonianza di Abruscia Santo, Carabiniere in servizio al momento dei fatti, il quale confermava che gli accertamenti tossicologici eseguiti presso l'ospedale dove l'Afflitto era stato trasportato avevano rilevato il tasso alcolemico di 1,47 g/I.

Al riguardo è da aggiungere che lo stesso ricorrente, a pagina 3 del ricorso, richiamando il contenuto del proprio atto di appello, sottolinea "l'affermazione del teste Abruscia, Carabiniere della compagnia di Cirò all'epoca dei fatti, il quale, all'udienza del 5/04/2024, afferma(va) di aver visionato le analisi le analisi il giorno dopo (rispetto al sinistro)". La decisione impugnata pertanto è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda solo le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni; ne deriva che è utilizzabile la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su dati di fatto direttamente percepiti dall'agente (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Rv. 264973 - 01).Il suddetto divieto, infatti, ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett.

a) e b), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264878 - 01). D'altro canto, la decisione impugnata, con argomentazione immune da vizi logici, ha altresì valorizzato ulteriori elementi per corroborare lo stato di ebbrezza alcolica al momento della guida, quali le modalità del sinistro e l'impossibilità di assunzione di alcol nell'intervallo di tempo tra l'incidente e il ricovero in pronto soccorso, in considerazione del fatto che il prevenuto, dopo essere stato estratto dall'auto ribaltata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, fu trasportato direttamente in ospedale dal personale medico in lettiga.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Con