Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Otay Mohmaed Aziz and Otay Fares inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a substitution of the sentence, but the court found their arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the specific, reasoned critique required by law to be considered valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from those already decided; mere repetition of lower court findings renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTAY MOHMAED AZIZ (CUI 06ABPLV) nato il 20/02/2001 OTAY FARES (CUI 06ABPM1) nato il 12/01/2003 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Otay Mohmaed Aziz e Otay Fares; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di entrambi i ricorsi, che contesta la mancata sostituzione della pena, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso la sostituzione della pena a causa delle particolare capacità criminosa dei ricorrenti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/