Cassation court dismisses appeals as lower court's penalty application and reasoning were legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gennaro Di Napoli and Giovanni Minopoli inadmissible. The appellants challenged the lower court's application of the law and the logic of its reasoning regarding criminal liability. The court rejected these arguments, affirming that the trial judge correctly applied the statute and was not required to address every favorable or unfavorable element presented during the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 599 bis, 129, 125 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of case findings for that of the lower court nor test the logical soundness of the reasoning, provided the lower court's decision is free from logical defects and based on correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI NAPOLI GENNARO nato a NAPOLI il 28/10/1969 MINOPOLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 10/01/1977 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gennaro Di Napoli e Giovanni Minopoli, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Giovanni Minopoli, che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 599 bis, 129 e 125 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la pena è stata correttamente applicata in accoglimento del concordato richiesto dall'odierno ricorrente; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Gennaro Di Napoli, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto da Gennaro Di Napoli, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la violazione del principio di personalità della pena non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
/1_ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende