Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Romano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Romano challenged the lower court's sentence as excessive, but the court found this ground legally impermissible in a legality review. The decision rests on the established principle that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the excessiveness of a sentence, as sentencing discretion belongs to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO DOMENICO nato a NAPOLI il 04/04/1995 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Romano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/